21 marzo 2017
Il datore di lavoro non può essere tenuto a garantire un ambiente di lavoro a rischio zero - Cassazione, Sez. Lav., ordinanza n. 4970 del 2017
Con l'ordinanza allegata, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a chiarire meglio quali siano i confini della responsabilità datoriale in tema di sicurezza sul lavoro
Secondo i giudici di legittimità, infatti, l'obbligo di sicurezza, posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore, previsto in generale, con contenuto atipico e residuale, dall'art. 2087 c.c. ed in particolare, con contenuto tipico, dalla dettagliata disciplina di settore concernente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le misure di prevenzione, non esonera il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, dalla prova del fatto costituente l'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno.
Ciò perché l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. In altri termini, non può accollarsi al datore di lavoro l' obbligo di garantire un ambiente di lavoro a "rischio zero" quando di per sè il rischio di una lavorazione o di una attrezzatura non sia eliminabile, egualmente non può pretendersi l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili.
Avv. Eugenio Frasca