13 febbraio 2019
Con particolare riguardo al conferimento di ramo di azienda da Telecom Italia a TI.IT., attuato nel maggio del 2010, la Suprema Corte di Cassazione, con le recenti decisioni n. 4080/2019, n. 32589/2018, n. 31985/2018, n. 31865/2018, ha ribadito la persistenza dell’interesse dei Lavoratori (anche se rientrati in Telecom Italia in ragione della fusione per incorporazione disposta nel dicembre del 2016) ad ottenere l’accertamento giudiziale dell’illegittimità dell’impugnata cessione di ramo.
In altre parole, la fusione per incorporazione o altre eventuali operazioni contrattuali, formalizzate successivamente alla cessione di ramo oggetto di contestazione, non possono far venir meno l’interesse del Lavoratore alla tutela originariamente invocata, persistendo in ogni caso l’interesse al ripristino del rapporto di lavoro con effetti ex tunc, ovvero alla conservazione del regime giuridico vigente alla data di cessione del ramo d’azienda, con ogni conseguenza anche in ordine al risarcimento dei danni medio tempore patiti.