8 maggio 2017
Reclamo "Fornero": il termine breve non può farsi decorrere dalla lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza ex art. 429 comma 1 c.p.c.
Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla decorrenza del termine per la proposizione del reclamo ex art.1, co.58, Legge n.92 del 2012 avverso la sentenza emessa dal Tribunale, nella fase di opposizione, mediante lettura in udienza di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art.429, 1°comma c.p.c.
L'art. 1 comma 58 della legge n. 92 del 2012 prevede che il reclamo avverso la sentenza del Tribunale si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. L'art. 1, comma 61, aggiunge che "in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile", ossia il termine "lungo" di sei mesi dalla pubblicazione.
Senonché, nel rito del lavoro, la lettura in udienza della sentenza ai sensi dell'art. 429, 1°comma, c.p.c. e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, non solo equivalgono alla pubblicazione, ma, dovendosi ritenere conosciuta, con presunzione assoluta di legge, dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti, dispensano la cancelleria dall'onere di comunicazione ex art.133, co.2, c.p.c.
Tale principio – osserva la Suprema Corte con la sentenza allegata - non può trovare applicazione nella fattispecie in esame perché essa è regolata dalla Legge n. 92 del 2012, la cui disciplina, poiché ha introdotto un procedimento speciale, può essere integrata dai principi processuali generali solo per gli aspetti in cui vi è lacuna del dettato normativo.
Infatti, l'art. 1, comma 57, della Legge n. 92 del 2012 prevede espressamente che, nella fase di opposizione, "la sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione", e non è richiamata, almeno espressamente, la possibilità di definire il giudizio con la c.d. "sentenza contestuale" di cui all'art. 429, 1°comma, c.p.c.
In conclusione, secondo la Suprema Corte di Cassazione, il termine breve per la proposizione del reclamo previsto dall'art. 1 comma 58 della L. n. 92 del 2012, non può farsi decorrere dalla lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza del Tribunale ex art. 429 comma 1 c.p.c., osservando che l'equiparazione, ai fini di decorrenza del termine decadenziale della lettura in udienza della sentenza alla sua comunicazione, comporterebbe l'inammissibile introduzione di un meccanismo operativo non previsto dal legislatore.