16 giugno 2017
Approvata la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale
In data 15 giugno 2017, il Senato ha approvato, con voto di fiducia, il testo già licenziato dalla Camera dei deputati il 31 maggio scorso che reintroduce, con modifiche, la disciplina dei cosiddetti voucher per le prestazioni di lavoro occasionali.
Il testo, inserito nella cosiddetta "manovrina", articola due strumenti diversi: il Libretto Famiglia e il contratto di prestazione occasionale (PrestO). I requisiti generali disciplinati nel nuovo testo sono più stiringenti di quelli abrogati a inizio primavera e prevedono dei massimali di 5.000 euro annui per ciascun datore di lavoro nei confronti della totalità dei prestatori di lavoro occasionale, 5.000 euro annui per ciascun prestatore di lavoro nei confronti della totalità dei datori di lavoro occasionali e 2.500 euro annui in relazione a ciascun rapporto di lavoro occasionale.
Il libretto famiglia è un libretto nominativo prefinanziato, che dovrà essere richiesto tramite l'INPS, mediante il quale le famiglie potranno remunerare le prestazioni di lavoro analiticamente disciplinate dalla legge, ovverosia piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, l'insegnamento privato supplementare e i servizi di baby-sitting. Ogni titolo di pagamento, corrispondente a un'ora di lavoro, avrà valore di euro 10, non assoggettati ad imposizione fiscale, ai quali vanno sommati altri due euro circa a copertura della contribuzione previdenziale e dall'assicurazione obbligatorio contro gli infortuni sul lavoro. Il testo approvato dal Senato si premura di precisare, inoltre, che i compensi percepiti dal lavoratore non inciderannno sullo stato di disoccupazione, mentre contribuiranno per determinare la determinazione del reddito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno.
Il contratto di prestazione occasionale, cosiddetto PrestO, sarà invece fruibile anche dalle imprese e dai professionisti, che potranno ricorrere a tale forma contrattuale a prestatori entro il summenzionato tetto di 5mila euro annui. Tale massimale è elevata a 6.250 euro se la prestazione occasionale è svolta da pensionati, disoccupati e studenti. Il contratto di prestazione occasionale non potrà essere utilizzatato dal lavoratore che abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione con lo stesso datore che intenda utilizzare tale forma contrattuale.
Il nuovo contratto non può essere utilizzato dalle aziende che impieghio più di 5 dipendenti; precluso, inoltre, l'utilizzio per imprese che operino nell'edilizia o per prestazioni inferiori alle 4 ore.
Come per il Libretto famiglia, anche PrestO sarà disponibile soltanto attraverso l'INPS - dunque non più attraverso le ricevitorie o tabaccahi - che si occuperà della registrazione, dell'accredito e dell'erogazione dei compensi, oltre che del versamento dei contributi e dell'assicurazione sugli infortuni, estese obbligatoriamente anche a tale forma contrattuale. Il compenso orario, diversamente dai vecchi voucher, è pari a 9 euro con una quota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 33%. Come per il Libretto Famiglia, anche in questo caso i compensi sono fiscalmente esenti, ma concorrono a determinare i redditi necessari per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno.
Da ultimo, il testo approvato giovedì introduce anche nuovi obbigli e sanzioni. Tanto le imprese quanto le famiglie saranno tenute a trasmettere i dati sulla prestazione (soggetto prestatore, luogo di svolgimento della prestazion, compenso, etc.) attraverso la piattaforma telematica dell'Inps. Come detto, infatti, sarà l'INPS ad erogare i compensi mediante accredito diretto al prestatore di lavoro.
In caso di superamento dei massimali, è prevista la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Previste, da ultimo, delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione degli obblighi di comunicazione.