L'INL fornisce chiarimenti sull'offerta di conciliazione per i licenziamenti in regime di tutele crescenti

26 febbraio 2020

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota del 10 gennaio 2020, allegata a questo articolo e avente ad oggetto “offerta di conciliazione – articoli 6 e 9 del D.lgs n. 23/2015” (c.d. offerta di conciliazione) ha ritenuto che, ai fini del rispetto del termine previsto dalla citata norma e della fruizione dei benefici previsti dalla suddetta norma (esenzione dell’importo corrisposto a titolo conciliativo da qualsivoglia imposizione fiscale e contributiva), è necessario e sufficiente che il datore di lavoro invii al lavoratore e alla sede di conciliazione prescelta, nei 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, una lettera con la proposta conciliativa, con gli estremi dell’assegno circolare e con contestuale richiesta alla commissione di conciliazione di convocazione delle parti.

Rispettato questo termine non assume rilievo, invece, la data in cui in concreto ha luogo la conciliazione. 

La procedura, può, pertanto esaurirsi anche successivamente al termine dei 60 giorni dalla comunicazione di licenziamento purché entro tale termine il datore di lavoro abbia avviato la procedura.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene che l’indicazione degli estremi dell’assegno circolare nella lettera contenente la proposta conciliativa, sia elemento necessario affinché possa ritenersi perfezionata l’offerta di conciliazione ex art. 6 D.lgs n. 23/2015.