La Corte di Cassazione si pronuncia sull'ampiezza della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art 2087 c.c.

29 dicembre 2020

La Suprema Corte di Cassazione è tornata di recente a pronunciarsi sulla questione relativa all’attribuzione al datore di lavoro della responsabilità, per l’ipotesi in cui un suo dipendente sia destinatario di comportamenti vessatori, ai sensi dell’art 2087 c.c.

In tale occasione, con la sentenza n.27913/2020,  pubblicata in data 4 dicembre 2020, la Suprema Corte ha sostenuto che, anche nel caso in cui il datore non ponga personalmente in essere pratiche riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 610 c.p., ciò nonostante egli deve essere inteso come responsabile, in quanto garante, nell’ambito del rapporto di lavoro (comprensivo anche dei rapporti intercorrenti fra dipendenti), del libero sviluppo della persona umana, intesa come portatrice di diritti e valori costituzionalmente riconosciuti e tutelati.

In altri termini, il datore di lavoro è chiamato ad assicurare il regolare e libero svolgimento dell’attività lavorativa dei propri dipendenti, non solo salvaguardandola da ogni ingerenza esterna, ma garantendo anche un ambiente di lavoro sano, nel quale ogni dipendente possa esprimere al meglio le proprie capacità.

Conseguentemente la concezione prettamente “patrimonialistica” del singolo non può che cedere il passo ad un diverso modo di concepire l’individuo, incentrato sul rispetto della persona e delle sue potenzialità, subordinando a sua volta l’attività produttiva (in termini di iniziativa economica privata) all’utilità sociale, da intendersi non come benessere meramente economico, ma come piena realizzazione della persona umana e dei suoi valori di dignità, libertà e sicurezza.