18 maggio 2017 - ore: 10:41
Il licenziamento per profitto - I criteri di scelta dei lavoratori da licenziare
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Laboratorio Forense e l'Associazione Avvocati per il lavoro vi invitano al seminario in materia di diritto del lavoro che si terrà presso la Sala Unità d'Italia della Corte d'appello di Roma lunedì 22 maggio 2017 dalle ore 13.00 alle ore 16.00. Il seminario è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Saranno attribuiti 3 crediti formativi ordinari. Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione on line sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Verrà ricostruita la fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo con particolare attenzione al principio introdotto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 25201 del 7.12.2016 che ha stabilito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo anche quando sia legato al raggiungimento di un "profitto" o, meglio, al raggiungimento di una migliore efficienza gestionale e produttiva. La sentenza della Cassazione sul licenziamento per profitto sembra basarsi soprattutto sull'articolo 41 della nostra carta costituzionale, che tutela, fra gli altri diritti, il principio per cui l'imprenditore deve essere libero di adottare tutte quelle decisioni che possano giovare alla sua attività, con il solo limite, ovvio, di dover comunque rispettare la legge.
Con il licenziamento per profitto si aggiunge dunque una nuova causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Tale nuova tipologia di licenziamento consente dunque all'imprenditore di licenziare quel lavoratore che lui ritiene essere ostacolo per una maggiore redditività, efficienza e produttività della sua impresa. Tale possibilità, infine, consentirebbe all'imprenditore di liberarsi di un grave limite imposto alla sua libertà di decidere come meglio ritiene per la sopravvivenza della propria attività commerciale. D'ora in poi, quindi, il licenziamento per motivo oggettivo potrà essere di fatto svincolato da operazioni di riorganizzazione che nascano necessariamente da una situazione congiunturale negativa. Le implicazioni sul piano organizzativo di tale decisione hanno un peso notevole per le aziende.
Verranno poi esaminate le problematiche sollevate e decise con la sentenza n. 25192 della stessa data in tema di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare con la quale la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 5 della legge n. 223/1991 offre uno standard idoneo a rispettare i principi di buona fede e di correttezza, ma che ciò non esclude la possibilità di "utilizzare altri criteri, purchè non arbitrari, ma improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati". La Suprema Corte ha, quindi, affermato che i criteri utilizzati dall'azienda, ossia "il maggior costo della retribuzione, il minore rendimento lavorativo e le condizioni economiche complessive di ciascun lavoratore, appaiono ragionevoli in quanto oggettivamente enucleabili tra i fatti riferibili alla comune esperienza con riguardo alle qualità e alle condizioni personali del lavoratore; inoltre, tali criteri si prestano, ciascuno di essi ed anche in concorso tra loro, alla elaborazione di una graduatoria e dunque consentono, su basi oggettive, una comparazione tra tutti i lavoratori interessati dalla riduzione dell'organico in quanto assegnati a posizioni di lavoro fungibili".
Introduzione
Avv. Paolo VOLTAGGIO – Presidente di LABORATORIO FORENSE
Avv. Andrea LUTRI – Presidente di APL – AVVOCATI PER IL LAVORO
Relatori
Prof. Pasquale SANDULLI – Docente di Diritto del lavoro presso l'Università Europea di Roma e di Diritto della Previdenza Complementare presso la LUISS
Cons. Dott. Giovanni PASCARELLA – Magistrato presso la Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro
Avv. Riccardo BOLOGNESI – Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma e Direttore della Scuola Forense V.E. Orlando
Prof. Avv. Felice TESTA – Associato di Diritto del Lavoro presso l'Università Europea di Roma