La tutela del dirigente in caso di licenziamento

13 febbraio 2025

La disciplina del licenziamento dei dirigenti presenta peculiarità che la distinguono significativamente da quella applicabile agli altri lavoratori subordinati.

In particolare, ciò che distingue la figura del dirigente è il rapporto fiduciario che lo lega all’azienda. Mentre i lavoratori subordinati possono essere licenziati solo per giusta causa o per giustificato motivo, per il licenziamento del dirigente si parla più che altro di giustificatezza del licenziamento.

Tale concetto, di derivazione negoziale, implica che il recesso datoriale non sia arbitrario o pretestuoso, ma fondato su ragioni apprezzabili, benché meno stringenti rispetto a quelle richieste per altri dipendenti. Se la giustificatezza del provvedimento è assente, il licenziamento è illegittimo.

La giurisprudenza della Corte Suprema di cassazione ha specificato la nozione di giustificatezza del licenziamento, sottolineando che il licenziamento del dirigente non deve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente (Cass. n. 35020/2023).

In ogni caso, quasi tutti i contratti collettivi, nella disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale, prevedono che il licenziamento del dirigente debba essere contestualmente motivato. La motivazione deve consistere in un fatto storico e non in un astratto richiamo a norme di legge o di contratto, al fine di consentire al dirigente di tutelarsi anche in sede giudiziaria. La conseguenza della mancata motivazione è equiparabile al licenziamento ingiustificato, con diritto del dirigente all’indennità supplementare.

In caso di licenziamento illegittimo, la tutela riconosciuta ai dirigenti differisce da quella prevista per gli altri lavoratori. Generalmente ai dirigenti non si applica la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori; tuttavia, la contrattazione collettiva prevede specifiche forme di garanzia come l’indennità supplementare, che mira a compensare il dirigente per il pregiudizio subito a seguito di un licenziamento ingiustificato.

Deve infine ricordarsi come l’ambito di applicazione delle garanzie procedimentali previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) sia esteso anche ai dirigenti, con la conseguenza che, in caso di licenziamento disciplinare, il datore di lavoro deve rispettare il procedimento disciplinare previsto al fine di garantire il diritto di difesa. La violazione di tali garanzie procedimentali porta all’illegittimità del licenziamento.

In conclusione, la tutela dei dirigenti in caso di licenziamento illegittimo si basa su un equilibrio tra esigenza di flessibilità dell’azienda e necessità di garantire protezione adeguata contro decisioni arbitrarie e pretestuose. La giurisprudenza più recente ha contribuito a delineare i confini di tale tutela, specificando la condizioni in cui il licenziamento può considerarsi giustificato e le conseguenze derivanti dalla violazione delle procedure disciplinare.