3 settembre 2020
A distanza di otto anni dall’entrata in vigore della Legge Fornero, che ha introdotto l’obbligo di motivazione del licenziamento contestuale alla comunicazione di recesso datoriale, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul contenuto della motivazione del licenziamento.
Aderendo a un proprio precedente orientamento (Cass. n. 6678/2019) la Suprema Corte ha precisato che il datore di lavoro, se è tenuto a indicare da subito e nel suo contenuto essenziale, i motivi del licenziamento, non è invece tenuto ad esporre specificamente tutti gli elementi in fatto e in diritto alla base del recesso, essendo, a tal fine, sufficiente che il lavoratore sia posto nella condizione di comprendere le ragioni effettive del recesso.
La Corte ha altresì affermato che non è necessaria l’indicazione della inutilizzabilità aliunde del dipendente nella motivazione del licenziamento per soppressione del posto di lavoro, trattandosi di elemento implicito da provare direttamente in giudizio.