27 ottobre 2022
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.30950 pubblicata in data 20 ottobre 2022 ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui, pur riconoscendo che il lavoratore aveva svolto di fatto mansioni riconducibili ad un determinato, e superiore, profilo professionale, non ne teneva conto nel verificare in concreto l'esistenza di possibilità di ricollocamento in azienda del lavoratore licenziato in relazione all'avvenuta soppressione di una posizione lavorativa di cui, pur formalmente assegnatovi, non svolgeva di fatto i compiti.
La Suprema Corte, dunque, ha ribadito il principio secondo il quale nel verificare la legittimità del licenziamento per soppressione del posto di lavoro ed in relazione all'accertata impossibilità di ricollocare altrimenti il lavoratore, la Corte avrebbe dovuto verificare, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte, che non vi erano in azienda posizioni lavorative che corrispondessero alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte. Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della n. 604 del 1966 richiede sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; ma anche l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (cfr. Cass. n. 24882 del 2017 e n. 32387 del 2019).