Legittimo il licenziamento per aumentare la redditività dell'azienda

29 marzo 2017

Legittimo il licenziamento per aumentare la redditività dell'azienda - Cass., sez. lav., Sentenza 1 luglio 2016, n. 13516

Con la sentenza che si segnala, i giudici di legittimità hanno chiarito che la risoluzione del rapporto di lavoro intimato per ragioni organizzative finalizzate all'ottenimento di un maggior profitto è legittima, ben potendo il datore di lavoro, nel procedere alla riorganizzazione dell'impresa, ricercare un maggior profitto attraverso una parallela riduzione del costo del lavoro. Trattasi, infatti, di un diritto dell'imprenditore tutelato dall'art. 41, comma 2, della Costituzione, che, non imponendogli di dimostrare l'esistenza di sfavorevoli contingenze di mercato, gli garantisce la libertà di scelta della migliore combinazione dei fattori produttivi ai fini dell'incremento della produttività aziendale. Ciò perché l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della l. n. 604 del 1966 non può identificarsi con l'esistenza di situazioni di crisi, le quali finirebbero irragionevolmente per comprimere le ragioni dell'impresa fino a rendere legittimo il licenziamento soltanto nelle ipotesi in cui esso tenda a evitare il fallimento dell'impresa e non a migliorarne la redditività.

Più precisamente, affinché tale obiettivo possa essere considerato legittimo, il licenziamento deve essere sorretto e provato da un reale mutamento dell'organizzazione tecnico-produttiva, non potendosi semplicemente sostituire il lavoratore licenziato con altro meno retribuito, specie se successivamente addetto a una posizione lavorativa che sia rimasta sostanzialmente immutata nelle sue caratteristiche oggettive.

Con la sentenza allegata, la Suprema Corte di Cassazione ha altresì elencato una serie di ipotesi in cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione di una posizione lavorativa è da ritenersi legittima, ossia:

a) quando la soppressione del posto derivi da una diversa organizzazione tecnico-produttiva che abbia reso determinate mansioni obsolete o, comunque, non più necessarie per insindacabile scelta aziendale (come nella fattispecie esaminata dalla Corte nella sentenza segnalata, in cui era avvenuta la soppressione della posizione di addetta alle pubbliche relazioni);

b) quando la soppressione della posizione lavorativa derivi dall'esternalizzazione di determinate mansioni;

c) quando ricorra l'ipotesi della soppressione di un intero reparto o della riduzione del numero dei suoi addetti poiché sovrabbondante rispetto all'impegno richiesto;

d) quando la soppressione della posizione lavorativa derivi da una differente ripartizione di determinate mansioni fra il personale già in servizio, attuata al fine di una più economica ed efficiente gestione aziendale, con aggiunta di ulteriori mansioni a quelle già espletate da altri lavoratori e conseguente esubero della posizione lavorativa del dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o, comunque, prevalente.

Avv. Andrea Lutri

Avv. Eugenio Frasca