13 aprile 2017
Legittimo il licenziamento per condotta extralavorativa che leda interessi del datore o incida sulla fiducia
Con la recentissima sentenza che si allega, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l'orientamento, ormai consolidato, secondo il quale anche la condotta illecita, estranea all'esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato, può avere un rilievo disciplinare, poiché il lavoratore è assoggettato non solo all'obbligo di rendere la prestazione, bensì anche all' obbligazione accessoria di tenere un comportamento extralavorativo che sia tale da non ledere né gli interessi morali e patrimoniali del datore di lavoro né la fiducia che, in diversa misura e in diversa forma, lega le parti del rapporto.
Più precisamente, detta condotta illecita comporta legittimamente la sanzione espulsiva quando presenta caratteri di gravità, da apprezzare, tra l'altro, in relazione alla natura dell'attività svolta dall'impresa datrice di lavoro ed all' attività in cui s' inserisce la prestazione resa dal lavoratore subordinato. Ciò perché gli artt. 2104 e 2105 c.c., richiamati dall'art. 2106, relativo al potere disciplinare del datore di lavoro, non devono essere interpretati restrittivamente, non escludendo che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata, e si estenda a comportamenti che, per la loro natura e per le loro conseguenze, appaiano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa.
Avv. Eugenio Frasca