Legittimo tenere conto di fatti non contestati per valutare la complessiva gravità delle inadempienze del lavoratore

7 luglio 2017

Si segnala la sentenza allegata, con la quale la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento disciplinare, il datore di lavoro può tenere conto anche di fatti non contestati al lavoratore, quando essi siano comunque idonei a ricostruire la gravità dell'inadempimento che giustifica il provvedimento espulsivo. Inoltre, richiamando giurisprudenza pregressa, la Cassazione ha ricordato che tale principio non vieta nemmeno di considerare fatti non contestati e collocantisi a distanza anche superiore ai due anni dal recesso. Tale conclusione, infatti, non confligge con il disposto dell'art. 7 St.lav. giacché tali fatti ben posso assurgere quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore.