Gli Ordini non possono impedire al professionista, quale un assistente sociale, di iscriversi nuovamente all'Albo anche se i requisiti abilitanti sono più restrittivi

13 luglio 2018

Nell’ordinanza del 10.7.2018 il Tribunale di Roma in accoglimento di un ricorso ex art. 700 cpc - promosso dallo Studio Legale Bolognesi - ha ordinato all’Ordine degli assistenti sociali, al Consiglio regionale del Lazio e al Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, l’immediata reiscrizione all’albo della ricorrente la quale, dopo essersi cancellata volontariamente nel 2012, aveva chiesto la reiscrizione all’albo nel marzo 2018.

Il Consiglio dell’ordine territoriale le aveva negato il diritto applicando il principio tempus regit actum secondo cui, per procedere alla reiscrizione automatica all’albo di un assistente sociale, occorre prendere in considerazione la data della precedente iscrizione e, più nel dettaglio, bisogna verificare se la precedente iscrizione è avvenuta in epoca anteriore ovvero posteriore rispetto all’entrata in vigore della riforma avvenuta con dpr 328/2001.

Tale ragionamento non è stato ritenuto condivisibile dal Tribunale di Roma secondo il quale  “è indiscusso e pacifico tra le parti che anche dopo l’introduzione di una normativa più restrittiva, coloro che risultano già iscritti con la  vecchia e meno rigorosa disciplina hanno diritto di continuare ad esercitare senza munirsi di titoli successivamente introdotti e neppure hanno un dovere di aggiornamento professionale. Ciò è accaduto nel caso in esame laddove l’introduzione dei requisiti previsti dall’art 38 della legge 328/2001 non ha impedito alla ricorrente di continuare ad operare fino alla cancellazione volontaria dall’albo“.

Pertanto, i requisiti abilitanti il diritto all’esercizio di una professione tutelata, quale quella dell'assistente sociale, devono essere riferiti alla prima iscrizione è non alla prosecuzione.