4 dicembre 2018
L’impugnazione tardiva, in giudizio, della cessione di ramo di azienda non implica accettazione tacita né acquiescenza.
La Corte d’Appello di Milano, Sezione lavoro, Cons. Rel. Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo, con sentenza n.1493/2018 pubblicata in data 30/11/2018, in riforma della sentenza di primo grado pronunciata del Tribunale Ordinario di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, ha accertato l’inefficacia del trasferimento del ramo d’azienda “Manutenzione e Servizi Ambientali” intervenuto in data 1 novembre 2004 tra Telecom Italia S.p.A. e MP Facility S.p.A., ordinando il ripristino dei rapporti di lavoro con la cedente.
In particolare, la Corte Territoriale ha ritenuto non condivisibile la tesi del Tribunale di Milano che aveva ritenuto e dichiarato l’acquiescenza e l’accettazione tacita dei lavoratori al trasferimento del loro rapporto di lavoro nel lasso di tempo intercorso tra la cessione del ramo d’azienda ed il deposito del ricorso, avvenuto quasi dieci anni dopo, a luglio 2014, nonché nel proseguimento del rapporto di lavoro con la cessionaria.
La Corte d’Appello ha quindi aderito al consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale: “Affinché possa configurarsi una acquiescenza tacita ad un provvedimento datoriale, è necessario un atto o un comportamento del lavoratore dal quale sia possibile desumere in maniera precisa ed univoca il proposito di non contrastare gli effetti giuridici di quel provvedimento, e cioè un comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dei rimedi concessi dall'ordinamento (…)” e che “la prosecuzione del rapporto di lavoro con la cessionaria, costituisce circostanza non idonea a dimostrare che il lavoratore abbia rinunciato a far valere i propri diritti nei confronti della pare cedente rispetto alla quale il lavoratore non ha posto in essere alcun comportamento concludente” ” (cfr. Cass. Civ., Sez. lav., n.26957/13; Cass. Civ., Sez. lav., n.5262/2016).
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di trasferimento d'azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di un ramo d'azienda ai sensi dell’art.2112 c.c., e, quindi, in difetto del suo consenso, l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso, “non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti. Tale interesse non viene meno né per lo svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario, che non integra accettazione della cessione del contratto di lavoro, né per effetto dell'eventuale conciliazione intercorsa tra lavoratore e cessionario all'esito del licenziamento del primo, né, in genere, in conseguenza delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario” (cfr Cass. Sez. L. n. 13617 del 16/06/2014, n. 16262 del 31/07/2015 nonché, nei medesimi termini, decisioni n. 13485/2014, 10420/2014, 19985/2014, e, più di recente, n. 17736/2016, 28508/2017, 2281/2018, 5856/2018, 5854/2018).