Efficientamento dell'Azienda e licenziamento per giustificato motivo oggettivo

30 maggio 2017

L'efficientamento dell'Azienda costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento

Con la pronuncia che si allega, depositata in data 24 maggio 2017, la Suprema Corte ha voluto dare continuità alle ben note sentenze n. 13516 e 19185 del 2016, ribadendo che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ex art. 3 legge n. 604 del 1966, è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di una più efficiente e produttiva gestione aziendale, nel senso che certe mansioni possono essere accorpate a quelle di altro dipendente o suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente, purché tale diversa distribuzione dei compiti sia causalmente all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta.

Irrilevante, infatti, è l'eventuale esistenza di utili di bilancio, atteso che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro, nel procedere al riassetto della sua impresa, può ricercare il profitto mediante la riduzione del costo del lavoro o di altri fattori produttivi; unico limite, si riafferma nell'allegata pronuncia, è che il suo obiettivo non può essere perseguito soltanto con l'abbattimento del costo del lavoro, ossia con il puro e semplice licenziamento di un dipendente non giustificato da un effettivo mutamento dell'organizzazione tecnico-produttiva, al solo fine di sostituirlo con un altro meno retribuito, ancorché addetto alle medesime mansioni.

Ne consegue che, in caso di riorganizzazione aziendale, il datore di lavoro - al quale l'art. 41 Cost., nei limiti di cui al comma 2, lascia la scelta della migliore combinazione dei fattori produttivi ai fini dell'incremento della produttività aziendale - non è tenuto a dimostrare l'esistenza di sfavorevoli situazioni di mercato, trattandosi di necessità non richiesta dall'art. 3 della citata legge n. 604 del 1966. Diversamente, si dovrebbe ammettere la legittimità del licenziamento soltanto ove esso tenda ad evitare perdite di esercizio (e quindi, in prospettiva, a prevenire il rischio di fallimento dell'impresa) e non anche a migliorarne la produttività. Tale conclusione non si ricava dall'art. 3 cit. legge n. 604 del 1966 né dall'art. 41 Cost., secondo il quale la libertà di iniziativa economica
privata non può ridursi ad un'attività improduttiva di redditi e, perciò, mirante ad una mera economicità di gestione che, nel lungo periodo, non farebbe altro che destinarla all'espulsione dal mercato.