24 luglio 2020
Con le due recenti sentenze allegate, pubblicate rispettivamente dal Tribunale Ordinario di Roma (dott. Redavid, sentenza n. 763/2020 del 23 marzo 2020) e dal Tribunale Ordinario di Milano (Dott.ssa Colosimo, sentenza n. 606/2020 del 26 maggio 2020), nel dare applicazione ai principi interpretativi indicati dalla sentenza Corte costituzionale n. 29/2019, hanno entrambe dato seguito al principio giurisprudenziale della Corte di Cassazione,ormai definitivamente consolidato, secondo cui «[i]n caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore, successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa».