22 marzo 2017
Legittimi i controlli a distanza dei lavoratori a tutela della sicurezza e del patrimonio aziendale
La Suprema Corte di Cassazione, nella recente pronuncia che si allega, è intervenuta sulla portata della disciplina di cui all'art.4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori, chiarendo che questa non trova applicazione nel caso di installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di un controllo a distanza dell'attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori.
Secondo i Giudici della Suprema Corte, il c.d. "controllo difensivo" richiede il preventivo vaglio della procedura contrattuale o dell'autorizzazione della DTL solo se da esso derivi la possibilità di controllare a distanza l'attività dei lavoratori, ossia l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estranei al rapporto stesso. Con la conseguenza che il controllo è legittimo e non rientrante nella procedura richiamata quando non riguardi l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ma sia destinato ad accertare un comportamento che ponga in pericolo la stessa sicurezza dei lavoratori, oltre al patrimonio aziendale, determinando la diretta implicazione del diritto datore di lavoro di tutelare la propria azienda mediante gli strumenti connessi all'esercizio dei poteri derivanti dalla sua supremazia sulla struttura aziendale.
Dott. Giammaria Lattuca