La compensazione delle spese di lite, anche nella materia concorsuale, è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere esplicitate nella motivazione.

24 maggio 2017

La compensazione delle spese di lite, anche nella materia concorsuale e, in particolare, nei giudizi di opposizione allo stato passivo di crediti di lavoro, è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere esplicitate nella motivazione.


Con l'ordinanza in oggetto, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della compensazione delle spese di lite, stabilendo che il principio ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla corretta interpretazione degli artt.91 e 92 c.p.c. nel testo modificato dall'art.45, co.11, Legge n.69 del 2009, secondo cui, in materia di spese processuali, la compensazione delle spese è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione, non può essere derogato nella materia concorsuale e, in particolare, nei giudizi di opposizione allo stato passivo di crediti di lavoro.
In particolare, nel caso de quo, la Suprema Corte chiarisce che tale orientamento non può essere derogato neanche nel caso di oggettive difficoltà di accertamenti di fatto, idonee ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, in quanto la responsabilità dell'impresa insolvente in ordine alla causazione del fatto illecito o anomala esecuzione del rapporto di lavoro, che ha comportato la necessità del giudizio e dell'esperimento di prove costituende, non può ridondare in danno della parte che ha ragione e, in particolare, di quella debole del rapporto contrattuale, finendo per penalizzarla anche in ordine alle spese giudiziali necessarie per ottenere il riconoscimento dei propri diritti lesi.
Pertanto, il Collegio, discostandosi dalla proposta di manifesta infondatezza resa dal relatore ai sensi dell'art.380-bis c.p.c., ha accolto il ricorso in cassazione proposto dalla lavoratrice limitatamente al solo capo di decreto con il quale il Tribunale aveva compensato le spese di lite, osservando che la mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione ai sensi dell'art.92 c.p.c., comporta un vizio di violazione di legge censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art.360, n.4, c.p.c.