La Cassazione dichiara l'illegittimità della cessione di ramo Wind Telecomunicazioni SPA a OSC

1 agosto 2017

Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 31 luglio 2017, n. 19034

La Suprema Corte, con la sentenza ottenuta in cassazione col patrocinio dell'Avv. Bolognesi, ha dichiarato che l'attività trasferita da Wind Telecomunicazioni S.p.a. nel 2007 (il noto caso del Cali Center di Sesto Giovanni) non costituiva un'attività economicamente organizzata e, come tale, valutabile prima della cessione, funzionalmente autonoma e debitamente strutturata né, soprattutto, che la struttura produttiva ceduta fosse identica a quella preesistente.

A tale conclusione la Sezione lavoro giunge nella sentenza attraverso diversi argomenti. In primo luogo, si precisa, la mancata cessione dei programmi e dei sistemi informatici (che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo), nel settore della telefonia mobile, può trovare il suo fondamento non nella consuetudine, bensì nel fatto che i data base contenevano (e contengono) dati sensibili relativi ai clienti per cui l'incedibilità dei programmi che consentono l'accesso e la modifica di tali data base è connessa ad esigenze di riservatezza e alla conseguente necessità che anche gli altri programmi e gli operativi informatici utilizzati prima della cessione per lo svolgimento di diverse attività rimangano nella proprietà della cedente; in secondo luogo, nel caso in esame in cui vi era un unico titolare dei beni, materiali e personale, successivamente separati senza che i lavoratori avessero chiesto di seguire l'azienda; in terzo luogo, la Corte chiarisce che quella ceduta fu una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, proprio perché ad essa facevano parte anche lavoratori addetti alla attività di assistenza della clientela di fascia più alta (TOP fisso e mobile), rimasta della competenza Wind.
Da ultimo, la Sentenza evidenzia, sotto il profilo dell'autonomia operativa, la mancanza di autonomia nella organizzazione del lavoro, atteso che tutte le procedure operative, anche dettagliate, erano determinate a livello centrale, così ,come gli obiettivi da raggiungere, l'autorizzazione, di spese per trasferte, rimborsi e cancelleria nonché le regole comportamentali di base per il rapporto con il cliente al punto che, in caso di necessità, gli interventi venivano passati ad altre strutture, interne o esterne Wind.

La Cassazione, pertanto, ha concluso non ritenendo applicabile il disposto di cui all'art. 2112 cc alla cessione perché non si verteva in una ipotesi di cessione di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento e, dunque, non solo teorica o potenziale. Mancava, infatti, nella cessione come realizzata l'autonomia e l'autosufficienza dell'articolazione aziendale trasferita, dimostrata dalla continua interazione necessaria per la realizzazione dell'attività ceduta, non svolta in autonomia, in continuo collegamento e sotto il controllo di Wind, con i programmi informatici necessari rimasti in proprietà esclusiva dell'impresa cedente e senza i quali non sarebbe stato possibile l'espletamento del servizio.