Cessione di ramo d'azienda Telecom Italia: il rapporto di lavoro prosegue in via di mero fatto con la società cessionaria e non corrisponde al rapporto di lavoro in capo alla società cedente che deve essere comunque ripristinato. 

5 dicembre 2018

Cessione di ramo d’azienda Telecom Italia S.p.A. / MP Facility S.p.A.: a seguito del trasferimento illegittimo del lavoratore, il rapporto di lavoro prosegue in via di mero fatto con la società cessionaria e non corrisponde al rapporto di lavoro in capo alla società cedente che deve essere comunque ripristinato. 

Con sentenza n.3089/2018, pubblicata in data 29/11/2018, il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione lavoro, dott.ssa Moglia, ha rigettato l’opposizione proposta da Telecom Italia S.p.A. e confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla lavoratrice avente ad oggetto la condanna della società al pagamento delle retribuzioni perdute a causa della cessione illegittima del rapporto di lavoro alla MP Facility S.p.A..

Nello specifico, la società opponente, sul presupposto della pretesa unicità del rapporto originariamente intercorso tra le parti e proseguito con la cessionaria dopo la cessione illegittima, ha sostenuto l’inammissibilità delle pretese creditorie della lavoratrice, stante l'intervenuta accettazione da parte di quest’ultima del licenziamento intimato dalla cessionaria, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione.

Il Giudice del Lavoro di Milano ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo sul presupposto che, come già deciso da altro giudice della stessa sezione (sentenza del 9 novembre 2016-dott.ssa Saioni), “Non può ritenersi che il rapporto di lavoro sia unico e dunque si sia estinto per effetto di vicende risolutive (licenziamento o dimissioni) che hanno interessato il solo cessionario; l'unicità del rapporto, infatti, presuppone la legittimità della vicenda traslativa ex art. 2112 cod. civ.. Accertata la nullità della cessione del rapporto, il rapporto con il cessionario è instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il solo cedente (sebbene quiescente di fatto per effetto dell'illegittima cessione fino alla declaratoria di nullità della stessa)." Inoltre si afferma che "lo svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative nell'ambito del rapporto di lavoro con il cessionario ê cosa ben diversa dall'accettazione della cessione del contratto di lavoro." E che "la cessazione del rapporto di lavoro con il cessionario non preclude l'accertamento della continuazione del rapporto con il cedente in virtù di fatti riferibili al periodo precedente tale cessazione in grado di inficiare la validità del trasferimento del rapporto di lavoro al cessionario".

La pronuncia in commento richiama espressamente le argomentazioni e conclusioni della consolidata e nomofilattica (visto che la questione, dal 2016, non supera il “filtro” che la manda in VI sezione) giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, in tema di trasferimento di ramo d’azienda, dopo l’isolata pronuncia del 2015 n.6755 (benché sia ancora richiamata quale precedente “utile” da alcuni giudici di merito del Tribunale di Milano), ha ripetutamente affermato e definitivamente consolidato il principio secondo il quale “la cessazione del rapporto di lavoro con il cessionario non preclude l’accertamento della continuazione del rapporto con il cedente in virtù di fatti riferibili a periodo precedente tale cessazione (nella specie, l’inefficacia dell’accordo di cessione del rapporto, nullo per difetto di consenso del lavoratore) in grado di inficiare la validità del trasferimento del rapporto di lavoro al cessionario. Non può, in particolare, ritenersi che il rapporto di lavoro sia unico e dunque si sia estinto per effetto di vicende risolutive (licenziamento o dimissioni) che hanno interessato il solo cessionario; l’unicità del rapporto, infatti, presuppone la legittimità della vicenda traslativa ex art. 2112 c.c. Accertata la nullità della cessione del rapporto, il rapporto con il cessionario è instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il solo cedente (sebbene quiescente di fatto per effetto dell’illegittima cessione fino alla declaratoria di nullità della stessa)» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 13617/2014, nonché, nei medesimi termini, decisioni n. 13485/2014, 10420/2014, 19985/2014, confermata anche più di recente, cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenze nn. 17736/2016, 28508/2017, 2281/2018, 5856/2018, 5854/2018).

In conclusione, sulla base dei richiamati principi ormai consolidati della Suprema Corte di Cassazione, il Tribunale di Milano, nella pronuncia in commento, ha dichiarato che la conciliazione definita tra la lavoratrice e la società cessionaria non esplica alcun effetto in ordine ai rapporti tra la lavoratrice e la società cedente.