4 dicembre 2018
Non configura un ramo d’azienda, ai sensi dell’art.2112 c.c., la cessione di lavoratori e attività senza autonomia funzionale.
Con sentenza n. 9045/2018, pubblicata in data 21/11/2018, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione lavoro, dott.ssa Donatella Casari, ha accertato l’insussistenza dei requisiti del trasferimento d’azienda ai sensi dell’art.2112 c.c. nell’ambito della cessione operata con efficacia in data 1 settembre 2016 tra IBM Italia S.p.A. e HCL Technologies Italy S.p.A. e, per l’effetto, ha disposto il ripristino dei rapporti di lavoro con IBM Italia S.p.A..
Nel motivare la decisione, la quale costituisce un'importante successo per lo Studio Legale Bolognesi, il Giudice del Lavoro di Roma, ha fatto espresso riferimento ai principi consolidati dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale “costituisce elemento costitutivo della cessione del ramo di azienda prevista dall'art.2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionale ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti" (Cfr., in particolare, Cass. Civ. Sez. lav. n.1316/2017).
Nel giudizio in oggetto è emerso che i programmi software, hardware e i server utilizzati dai lavoratori ceduti per lo svolgimento dell’attività sono rimasti di proprietà della società cedente, che ne concedeva l’utilizzo in forza di un contratto di appalto.
In conclusione, senza la concessione in utilizzo di software e hardware non transitati (peraltro “di valore incommensurabilmente superiore rispetto al solo capitale umano e ai PC personali in utilizzo”) la società cessionaria non avrebbe in alcun modo potuto realizzare l’attività di sviluppo transitata; senza il contratto di licenza di utilizzo di proprietà materiali ed immateriali del gruppo IBM stipulato contestualmente alla cessione del ramo, HCL non avrebbe in alcun modo potuto svolgere l’attività transitata.
Il Giudice ha quindi dedotto l’evidente prova di totale difetto di autonomia di quanto ha formato oggetto di cessione, escludendo che fosse un ramo di azienda.
Con la sentenza allegata, inoltre, il Giudice, respingendo le eccezioni preliminari proposte dalle società resistenti che chiedevano l’inammissibilità delle domande proposte da chi aveva reso le dimissioni nei confronti della Società cessionaria, ha richiamato l’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, che, dopo l’isolata pronuncia n.6755 del 2015, ha ripetutamente affermato e definitivamente consolidato il seguente principio: «la cessazione del rapporto di lavoro con il cessionario non preclude l’accertamento della continuazione del rapporto con il cedente in virtù di fatti riferibili a periodo precedente tale cessazione (nella specie, l’inefficacia dell’accordo di cessione del rapporto, nullo per difetto di consenso del lavoratore) in grado di inficiare la validità del trasferimento del rapporto di lavoro al cessionario. Né può attribuirsi alle dimissioni, in difetto di specifici ulteriori elementi, anche il significato di rinuncia a far valere l’accertamento della nullità della cessione del rapporto di lavoro anche nei confronti del cedente. Non può, in particolare, ritenersi che il rapporto di lavoro sia unico e dunque si sia estinto per effetto di vicende risolutive (licenziamento o dimissioni) che hanno interessato il solo cessionario; l’unicità del rapporto, infatti, presuppone la legittimità della vicenda traslativa ex art. 2112 c.c. Accertata la nullità della cessione del rapporto, il rapporto con il cessionario è instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il solo cedente (sebbene quiescente di fatto per effetto dell’illegittima cessione fino alla declaratoria di nullità della stessa)» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 13617/2014, nonché, nei medesimi termini, decisioni n. 13485/2014, 10420/2014, 19985/2014, e, più di recente, n. 17736/2016, 28508/2017, 2281/2018, 5856/2018, 5854/2018).