7 aprile 2021
Il Tribunale ordinario di Roma è tornato di recente a pronunciarsi in materia di cessione di ramo d’azienda, con una sentenza pubblicata in data 29 marzo 2021, a definizione del giudizio proposto da un gruppo di lavoratori addetti alle attività di recupero crediti nei confronti Intesa Sanpaolo S.p.A (società cedente) e Intrum Italy S.p.A. (società cessionaria).
Con tale provvedimento il Tribunale ancora una volta ha chiarito ulteriormente i confini della nozione di “ramo di azienda”, specificando che, affinché possa configurarsi una fattispecie riconducibile all’art. 2112 c.c. è necessario ed indispensabile che l’oggetto della cessione sia una realtà produttiva funzionalmente autonoma, una “micro-azienda”, non essendo sufficiente che essa coinvolga solamente alcune parti o porzioni di essa.
Dopo aver chiarito che il lavoratore ha sempre interesse ad agire per l’accertamento della non configurabilità, in concreto, di un ramo d’azienda e per la conseguente declaratoria di inefficacia della cessione che lo ha coinvolto, il Giudice ha ribadito che, laddove il “ramo” ceduto, come nel caso di specie, deve pur sempre far riferimento alla società cedente per poter operare, non può ravvisarsi una cessione di ramo, ma, al più, una semplice sostituzione del datore di lavoro in una pluralità di rapporti individuali con altro soggetto. Sostituzione che, tuttavia, ad avviso del giudice, si pone in netto contrasto sia con la normativa comunitaria, sia con la legislazione nazionale.
Nel caso di specie, ritenendo che la cessione coinvolgesse solo ed esclusivamente frazioni non coordinate dell’azienda, il Tribunale, conformandosi ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato l’illegittimità della cessione, con conseguente condanna della cedente a ripristinare il rapporto di lavoro preesistente alla cessione, facente capo ai venti ricorrenti coinvolti in giudizio.