5 ottobre 2017
il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto alla retribuzione dalla cedente che non ottempera l’ordine di ripristino del rapporto di lavoro: alla corte costituzionale l’esame della questione.
Con ordinanza del 2 ottobre 2017 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato “rilevanti” e “non manifestamente infondate” le questioni di legittimità costituzionale sollevate dallo Studio Legale Bolognesi per difendere il diritto del Lavoratore illegittimamente ceduto al trattamento retributivo in caso di mancata tempestiva riammissione in servizio, disponendo la trasmissione degli atti del relativo giudizio alla Corte Costituzionale.
Il Collegio della Corte romana ha in particolare rilevato che dall’accertamento della nullità della cessione del ramo di azienda in favore dei Lavoratore discendono gli “ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, con riguardo al datore di lavoro, quello di pagare la retribuzione, ovviamente anche nel caso di mora credendi, ossia di mancanza della prestazione lavorativa determinata dal suo rifiuto ingiustificato di riceverla”.
La diversa interpretazione, continua la Corte di Appello, finirebbe per “rendere inutile l’azione di accertamento della nullità della cessione” poiché ne discenderebbe “l’insussistenza – per definizione – di un interesse ad agire del Lavoratore, vista la (nient’affatto remota) probabilità di non ritornare mai più “in concreto” alle dipendenze del cedente e di non poter pretendere da quest’ultimo le retribuzioni”.