6 luglio 2017
Con la sentenza che si allega, la Suprema Corte, pur ribadendo sempre l'esistenza dell'obbligo del datore di lavoro di consentire le difese orali quando il lavoratore ne faccia richiesta, ha tuttavia rilevato anche che l'obbligo di accogliere la richiesta sussiste solo ove la stessa risponda ad un'esigenza difensiva non altrimenti tutelabile, essendo peraltro rimesso al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile se congruamente motivata, l'accertamento che le modalità di convocazione del lavoratore non siano contrarie a buona fede.
In altri termini, la Cassazione ha ritenuto che l'obbligo possa venir meno quando il lavoratore tenga una condotta consapevolmente dilatoria e strumentale, diretta a prolungare indefinitamente la procedura disciplinare, come era evincibile dal caso di specie nel quale il lavoratore non aveva formulato alcuna dettagliata difesa scritta per chiarire la propria posizione sulla contestazione, una volta ottenuta dalla datrice di lavoro la copia della procedura di cui all'art.7 legge n.300/70, e aveva invece prodotto tre certificati medici, con prognosi di alcuni giorni, inclusi quelli indicati dalla società per la convocazione e via via spostati in ragione ad essi.