Whistleblowing e interessi personali: le novità a seguito della sentenza della Cassazione n. 1880/2025

6 marzo 2025

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1880 del 27.01.2025 ha affermato che l’istituto del whistleblowing non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori. La tutela garantita al “whistleblower”, dunque, si applica soltanto nei casi in cui le segnalazioni riguardino condotte illecite, non per forza rilevanti sul piano penale, meritevoli di interesse pubblico.

Attraverso i canali di segnalazione propri del circuito del whistleblowing un dipendente può segnalare comportamenti illeciti, non etici o non conformi alle normative all’interno dell’azienda presso la quale lavora. L’istituto del whistleblowing risponde proprio all’esigenza di favorire l’emersione di tali comportamenti, al fine ultimo di promuovere forme più incisive di contrasto alla corruzione.

La decisione della Corte si inserisce nel più ampio contesto di recepimento della direttiva europea 2019/1937 in tema di protezione degli informatori. La direttiva UE, in particolare, impone agli Stati membri di garantire canali sicuri per le segnalazioni, al fine di tutelare il whistleblower che, senza adeguate misure di tutela, potrebbe subire licenziamenti, demansionamenti o altri comportamenti ritorsivi.

Una delle questioni più dibattute, sul tema, era quella dell’interesse meritevole di tutela, con particolare riferimento alla distinzione tra whistleblower e c.d. “egoistic blower”, vale a dire colui che contesti comportamenti lesivi di interessi esclusivamente personali che, pur gravi, esulino dal naturale contesto del whistleblowing, strumento di tutela di interessi collettivi dell’ente di appartenenza.

La sentenza n. 1880/2025 afferma chiaramente come la denuncia relativa all’interesse individuale sfugga alle tutele proprie del whistleblowing, che non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro, anche nei confronti di superiori gerarchici. Quest’ultimo tipo di conflitti, infatti, è disciplinato da altre normative e da altre procedure.