24 marzo 2025
Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione lavoro, con sentenza del 13 marzo 2025, ha dichiarato l’inefficacia della cessione dei rami d’azienda NPL e UTP tra BPER S.p.a. e Gardant Bridge Servicing S.p.a.
Con sentenza n. 1208/2025, pubblicata in data 20 marzo 2025, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale Bolognesi nell’interesse dei primi nove lavoratori che, in data 15 gennaio 2024, erano stati ceduti da Bper Banca S.p.A. a Gardant Bridge Servicing S.p.A.
Lo Studio, nell’atto introduttivo, aveva sostenuto, tra le altre, la tesi dell’assenza del requisito della preesistenza dei rami ceduti, con conseguente inefficacia della cessione effettuata.
Il Tribunale di Milano ha accolto la prospettazione di cui al ricorso, affermando non sussiste il requisito della preesistenza del c.d. “ramo d’azienda” ove l’articolazione organizzativa ceduta non preesisteva come tale presso il cedente, ma «è stato “estrapolato” ai fini della cessione al cessionario». I rami, ha accertato la Magistrata del Tribunale di Milano, infatti, erano stati costituiti ad hoc al momento della conclusione dell’accordo quadro tra le due resistenti, le quali avevano altresì individuato nominativamente quali lavoratori trasferire.
I principi applicati nella decisione in commento si ricavano altresì dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea, secondo la quale la vicenda circolatoria, per rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva, deve riguardare «un’entità costituita da un complesso organizzato di persone ed elementi che consenta l’esercizio di un’attività economica che sia finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sia sufficientemente strutturata ed autonoma».
Il requisito della preesistenza sta, quindi, a indicare che il complesso organizzativo deve essere già concretamente preordinato presso il cedente all'esercizio dell'attività economica, in una sintesi tra elemento strutturale e profilo funzionale.
Conseguentemente, definendo il giudizio, il Tribunale ha accolto il ricorso, accertando l’inefficacia della cessione e la perdurante vigenza dei rapporti di lavoro dei ricorrenti, ordinando BPER Banca s.p.a. il ripristino degli stessi alle condizioni in essere al momento della cessione, senza soluzione di continuità.