La Suprema Corte si pronuncia in favore dei lavoratori sulla cessione di ramo d’azienda bancario “NPL” da Banca Carige S.p.a. (oggi BPER s.p.a.) e Credito Fondiario S.p.a. (oggi Special e Master Gardant S.p.a.)

2 settembre 2025

La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 23844 del 26 agosto 2025, ha cassato la sentenza pronunciata in secondo grado dalla Corte d’appello di Genova e, ribaltando due gradi di giudizio negativi per i lavoratori ricorrenti, si è pronunciata in loro favore sulla cessione del ramo d’azienda NPL (“non performing loans”, o “sofferenze") tra Banca Carige S.p.a. (oggi incorporata in BPER S.p.a.) e Credito Fondiario S.p.a. (oggi Special e Master Gardant S.p.a.), osservando che «la fattispecie concreta, come accertata dalla Corte territoriale, non ne presentava uno dei requisiti fondamentali, ossia l’autonomia funzionale».
Nella decisione favorevole ai lavoratori, il Supremo Collegio ha statuito che «se l’attività prima svolta in proprio dalla cedente poteva dirsi caratterizzata dalla completezza del servizio svolto, il complesso dell’attività ceduta risulta invece frutto di un’operazione di frazionamento che si rivela artificiosa, perché alla cedente sono comunque rimaste una serie di attività connesse con l’attività di recupero» tanto che «la società cessionaria, per poter svolgere la propria attività, ha necessariamente dovuto concludere contratti di servicing con la società cedente».
La Corte ha così confermato il principio di diritto secondo il quale «l’autonomia funzionale non si deve basare sull’organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma deve riguardare l’organizzazione della frazione del preesistente complesso produttivo costituito dal ramo ceduto», tal per cui «il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall’eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria».
Si allega il testo della sentenza.