Cassazione: al pensionato non spetta l'indennità sostitutiva della reintegra

30 aprile 2025

Con la recente ordinanza n. 9284/2025, la Corte di Cassazione affronta una questione rilevante in tema di effetti del pensionamento del lavoratore sulla reintegra conseguente a un licenziamento illegittimo, affermando che la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia e il conseguimento della stessa (in pendenza di un’impugnativa giudiziale del licenziamento) costituiscono fatti ostativi alla reintegrazione e impediscono anche la possibilità di chiedere l’indennità alternativa alla reintegra.

Il caso nasce dal ricorso della società datrice di lavoro avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva confermato l’obbligo risarcitorio in favore del lavoratore licenziato, nonostante questi avesse conseguito la pensione di vecchiaia anni prima dell’instaurazione del giudizio.

La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ribadito i seguenti consolidati principi:

       i) la maturazione dei requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato;

       ii) il datore di lavoro può recedere ad nutum dal rapporto solo nel momento in cu la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall’interessato, non essendo a tal fine sufficiente la mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia;

      iii) l’effettivo accesso al trattamento di vecchiaia rende impossibile la reintegrazione nel posto di lavoro, mentre, al contrario, non è rilevante il conseguimento della pensione di anzianità.

La Corte poi, nel richiamare precedenti significativi (tra cui Cass. n. 16136/2018 e Cass. n. 10721/2019), ha precisato che a fronte della concreta impossibilità della reintegra, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento dell’indennità sostitutiva pari a quindici mensilità prevista dall’art. 18, comma 5, Statuto dei Lavoratori, in quanto il fatto giuridico di cui costituisce un’alternativa, ossia la reintegra nel posto di lavoro, non può essere richiesta da un lavoratore che ha già chiesto e ottenuto la pensione di vecchiaia.

Secondo l’interpretazione fornita dai Giudici di legittimità, la richiesta della pensione di vecchiaia ed il suo conseguimento, precedentemente all’impugnazione del licenziamento, sono, entrambi, circostanze ostative alla reintegra, in quanto idonee a risolvere il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore medesimo, impedendo, di conseguenza, la possibilità di chiedere l’indennità sostitutiva della reintegra.